Art. 5.

      1. A ciascune delle divisioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono attribuite le seguenti competenze:

          a) predisposizione e interpretazione della normativa tecnica in materia di viabilità e segnaletica stradale;

          b) controllo sull'applicazione delle disposizioni emanate in materia di viabilità e circolazione stradale da parte degli enti proprietari delle strade, classificazione e declassificazione della rete stradale e autostradale, uso e tutela delle strade;

          c) tenuta e aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade e predisposizione del piano nazionale della mobilità;

          d) predisposizione della normativa e delle procedure di omologazione delle barriere stradali, della segnaletica, dei dispositivi luminosi su strada e di tutti i dispositivi

 

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per la rilevazione delle infrazioni previste dal codice della strada;

          e) formazione e aggiornamento degli operatori del settore circa le disposizioni vigenti in materia di circolazione e sicurezza stradale e loro applicazione;

          f) coordinamento, direzione e controllo dei servizi di informazione sulla mobilità sul territorio nazionale connessi con le attività del centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS);

          g) contenzioso, questioni giuridiche, attività contrattuale.